“Il dado ormai è tratto perché la legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto sblocaccantieri) è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 e da oggi è legge dello Stato; ovviamente c’è chi dice che le modifiche introdotte al Codice dei contratti riusciranno a sbloccare i cantieri e c’è chi, invece, afferma che i cantieri non erano bloccati e che si bloccheranno con l’entrata a regime delle modifiche introdotte al Codice. Di certo il Governo gialloverde, dopo che nel primo anno dal suo insediamento aveva più volte espresso la volontà di rivisitare il Codice dei contratti, oggi non avrà più alcun alibi perché il decreto-legge è stato predisposto dal Governo ed è stato convertito in legge con un emendamento, pure gialloverde, approvato dall’aula del Senato e votato con voto di fiducia gialloverde dalla Camera dei Deputati.
Le modifiche al Codice dei contratti inserite, quindi, dal decreto-legge n. 32/2019 nel testo convertito ormai in legge sono, soltanto, quelle proposte sia dalla Lega che dal Movimento 5 stelle.
In allegato sia il testo della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 che il testo dello stesso decreto-legge n. 32/2019 coordinato con la legge di conversione unitamente, anche, al Codice dei contratti di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 coordinato sino al citato d.l. n. 32/2019 (cosiddetto sblocca cantieri).
L’intero Capo I rubricato “Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana” che originariamente conteneva soltanto 5 articoli, ne ha, nella versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, ben 18; ovviamente, non si tratta di articoli tutti interessanti il Codice ai quali, sono, invece dedicati soltanto gli articoli 1, 2 e 4.
Qui, di seguito, alcune delle novità introdotte al Codice dei contratti.
Anticipazione e pagamento diretto ai progettisti – Il comma 20, lettera m)dell’articolo 1 novella l’articolo 59 del Codice in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione (c.d. appalto integrato). Viene stabilito che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. Inoltre, viene inserito nell’articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi in cui in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso.
Appalto integrato libero – Il comma 1 dell’articolo 1 reca modifiche al Codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e di economia circolare. Nel dettaglio, il comma 1, nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, dispone che fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a titolo sperimentale, la norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenuta nell’art. 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di “appalto integrato” (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. In verità leggendo il terzo periodo dello stesso art. 59, comma 1 che così recita “”Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti”” non si può fare a meno di evidenziare che restando il vincolo del comma 1-bis sempre dell’art. 59, sembrerebbe che il ricorso all’appalto integrato sia possibile soltanto nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. Il comma 20, lettera m) novella, poi, l’articolo 59 del Codice in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione – il c.d. appalto integrato – inserendo nella norma una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del Codice e del nuovo regolamento di attuazione del codice. Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Si stabilisce che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.
Appalto integrato per manutenzioni – Il comma 6 dell’articolo 1 reca una disposizione transitoria che prevede l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne l’affidamento sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Centralizzazione degli appalti – Il comma 1 dell’articolo 1 reca modifiche al Codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e di economia circolare. Nel dettaglio, il comma 1, nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, dispone che fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a titolo sperimentale, la norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenuta nell’art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture.
Collegio consultivo tecnico – Con i commi 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 1 viene consentito alle parti, al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, di nominare – fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice previsto dall’art. 216, comma 27-octies del medesimo Codice – un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto e comunque non oltre novanta giorni dalla data di tale avvio. Il collegio consultivo tecnico svolge funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Commissari di gara – Il comma 1 dell’articolo 1 reca modifiche al Codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e di economia circolare. Nel dettaglio, il comma 1, nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, dispone che fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a titolo sperimentale, la norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenuta nell’art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78. Viene precisato che resta però fermo l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
Commissari straordinari per sbloccare le opere – Con l’articolo 4 è prevista una serie di misure riguardanti: la nomina e le funzioni dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, la nomina di un Commissario straordinario per la rete viaria della Regione Siciliana, la conclusione dei programmi infrastrutturali “6000 Campanili” e “Nuovi Progetti di Intervento”, l’istituzione di un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti, la chiusura di determinati interventi infrastrutturali collegati agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, il completamento della infrastruttura viaria Lioni – Grottaminarda, l’impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici della regione Lazio e della città di Roma Capitale. Durante l’esame al Senato, sono state introdotte le seguenti misure aggiuntive riguardanti: il completamento e la messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia (Sistema Mo.S.E.), il Ponte di Parma “Nuovo Ponte Nord”, la realizzazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) relativa ai punti di rifornimento per combustibili alternativi, la messa in sicurezza di edifici e territorio dei comuni per il 2020, la cessazione anticipata di rapporti di concessione autostradale, la costituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), gli eventi di Cortina d’Ampezzo (Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di sci alpino per gli anni 2020 e 2021), l’interporto di Trento, l’interporto ferroviario di Isola della Scala e del porto fluviale di Valdaro, il Nodo ferroviario di Genova e il Terzo Valico dei Giovi. Ricordiamo, per ultimo, che il comma 3 del citato art. 4 attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l’esecuzione degli interventi previsti e che i Commissari straordinari derogano alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50 del 2016) fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all‘Unione europea.
Consiglio superiore dei lavori pubblici – Tre commi dell’articolo 1interamente dedicati al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. Nel dettaglio il comma 7 eleva, fino alla data del 31 dicembre 2020, da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo per l’espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici; il comma 8 riduce – fino alla medesima data del 31 dicembre 2020 indicata dal comma 7 – a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; il comma 9stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione del parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo. Le Amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse ed indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che viene resa nel termine di trenta giorni,decorso il quale le Amministrazioni possono comunque procedere.
Gare e imprese in crisi – L’articolo 2 sostituisce l’articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal recente d.lgs n. 14 del 2019, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entrerà in vigore nell’agosto 2020.
Offerte anomale – Il comma 20, lettera u) dell’articolo 1 reca modifiche all’articolo 97 del Codice dei contratti pubblici in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. Una modifica stabilisce che l’esclusione automatica delle offerte anomale possa essere applicata quando l’appalto non rivesta interesse transfrontaliero. Tale condizione si aggiunge a quelle previste dal testo finora vigente. Ulteriore novella mira ad introdurre due distinte modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15). Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si possono rideterminare i medesimi criteri, sempre al fine di impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia. Quanto al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 3 dell’art. 97 del Codice, la novella in esame limita, tra l’altro, l’applicazione del calcolo ivi previsto ai casi di ammissione di tre o più offerte.
Opere legge obiettivo – Il comma 15 dell’articolo 1 introduce una disposizione transitoria (applicabile per gli anni 2019-2020) volta a disciplinare l’approvazione delle varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell’entrata in vigore del Codice. Ricordiamo, in proposito, che, in base al disposto del comma 1-bis dell’art. 216 del Codice, i progetti relativi agli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del Codice (vale a dire il 19 aprile 2016), sono approvati secondo la disciplina previgente.
Partenariato Pubblico Privato – La lettera cc) del comma 20 dell’articolo 1 estende agli investitori istituzionali ed, anche, agli istituti nazionali di promozione, la possibilità di presentare proposte per l’affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite le modalità della finanza di progetto (partenariato pubblico privato).
Procedure negoziate – Con la lettera h) del comma 20 dell’articolo 1 si interviene sulle modalità di affidamento dei lavori “sottosoglia”. Poiché tali modifiche si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all’anno 2019, dal comma 912 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), tale comma viene abrogato dal comma 24 sempre dell’art. 1. Ulteriori novelle recate dalla lettera h) riguardano: la disciplina di dettaglio delle procedure per gli affidamenti “sottosoglia”, delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; l’utilizzo del criterio del “”minor prezzo”” come alternativa sempre possibile all’OEPV per l’aggiudicazione dei contratti “sottosoglia”.
Qualificazione – Il comma 20, lettera q), novella in più punti l’articolo 84 del Codice, in materia di sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici: è aggiunta la previsione che l’attività di attestazione venga esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Viene portato a quindici anni – anziché dieci – l’ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali. Si stabilisce che gli organismi di diritto privato incaricati dell’attestazione (SOA), nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti della normativa in materia di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.
Regolamento unico da varare entro 180 giorni – Le disposizioni contenute nella lettera gg) del comma 20 dell’articolo 1 modificano ed integrano le norme transitorie previste nell’art. 216 del Codice dei contratti pubblici e disciplinano l’emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, nonché le disposizioni applicabili nelle more della sua entrata in vigore.
Ricorsi – Il comma 20, lettera d) dell’articolo 1 – che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza – è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione “”Amministrazione trasparente”” dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (c.d. pubblicità che produce effetti legali). È, di fatto, cancellato il rito super accelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici.
Riserve – Con il comma 10 dell’articolo 1 viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 25 del codice dei contratti pubblici; viene conseguentemente esteso l’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del codice medesimo.
Subappalto – Con il comma 18 viene dettata una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici. Il termine di efficacia finale di tale disciplina è fissato al 31 dicembre 2020. In pratica è prevista la deroga fino al 31 dicembre 2020 ad alcune disposizioni contenute all’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, eliminando alcuni vincoli e limiti previsti. Le più rilevanti novità sono costituite dall’innalzamento della quota massima delle prestazioni subappaltabili al tetto del 40% e dall’eliminazione dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori. A ciò si aggiungono altre semplificazioni di tipo essenzialmente procedurale.
Nei prossimi giorni torneremo più dettagliatamente su alcuni aspetti delle modifiche introdotte al Codice dei contratti.
In allegato il testo della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed il testo coordinato del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione ed anche, nella speranza di fare cosa gradita ai nostri lettori, il testo del decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 così come modificato dalla legge di conversione del più volte citato decreto-legge n. 32/2019.”
A cura di Redazione LavoriPubblici.it del 18/06/2019 – autore arch. Paolo Oreto