“In caso di incertezza nell’interpretazione delle clausole di un bando di gara, un corretto rapporto tra pubblica amministrazione e privato impone che sia data una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati, scegliendo il significato più favorevole all’ammissione del candidato. Lo ribadisce il Tar Lombardia con la sentenza n. 1219/2019.
Il caso
Si tratta di una procedura per la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico per l’esecuzione di interventi di riordino alloggi. L’esclusione dalla gara è stata determinata dal fatto che i membri del team tecnico indicati nell’offerta non erano dipendenti dell’operatore escluso, mentre il capitolato espressamente imponeva all’impresa di mettere a disposizione figure professionali specifiche e di indicare il team tecnico in forza presso l’impresa al momento della presentazione dell’offerta, da certificare con idonea documentazione.
La sentenza
Il Tar Lombardia ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti di esclusione sulla base dell’evidenza che la lex specialis non imponeva univocamente che il team di professionisti fosse obbligatoriamente composto da dipendenti. Ha invece previsto che il personale avrebbe dovuto essere «in forza» presso l’impresa, espressione che secondo i giudici richiama la sussistenza di un legame del tutto generico compatibile con tipologie contrattuali diverse dalla subordinazione, trattandosi di espressione in uso nel linguaggio comune priva di un preciso significato giuridico.
Nemmeno vale il chiarimento fornito dalla stazione appaltante secondo cui il rapporto di lavoro del team tecnico dovesse intendersi come contratto di lavoro subordinato, in quanto i chiarimenti non possono modificare o integrare i documenti di gara ma solo limitarsi a fornirne un’interpretazione autentica, pur sempre in nome della massima partecipazione e del principio di economicità dell’azione amministrativa.
La tutela degli interessati
Il Tar Lombardia ha accolto il ricordo per il fatto che le regole delle gare d’appalto devono essere interpretate alla luce del principio del favor partecipationis: “ove il dato testuale presenti ambiguità, deve essere prescelto il significato più favorevole all’ammissione del candidato, essendo conforme al pubblico interesse che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati». Nell’interpretare le clausole del bando, affermano i giudici, deve essere data prevalenza alle espressioni letterali, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, considerando che, in caso di oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra Pa e privato impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati, interpretandola per ciò che essa espressamente enuncia, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, mediante indagini ermeneutiche e integrative, ulteriori e inespressi significati. Il tutto è retto dai principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità e da quello specifico enunciato all’articolo 1337 del codice civile che vincola le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, a «comportarsi secondo buona fede».”
A cura di Quotidiano Enti Locali e PA (Sole 24 Ore) del 24/06/2019 – autore di Amedeo Di Filippo