“I bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità tecnica anche particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore; ciò rientra nella discrezionalità della pubblica amministrazione. È quanto ha ribadito l’Autorità nazionale anticorruzione con la delibera 10 luglio 2019 n. 563 che si è pronunciata su una istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del codice appalti relativamente ad procedura aperta per l’affidamento in concessione da parte di un comune toscano, con la formula della finanza di progetto, del servizio di gestione dei cimiteri comunali con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione di alcune aree. Era stata eccepita sia la presunta genericità della legge di gara, in ragione della mancata determinazione dell’importo dell’appalto e in assenza di una puntuale ricognizione delle lavorazioni da effettuare sugli impianti di illuminazione elettrica e dell’esposizione dei costi previsti, sia il fatto che i requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante fossero sproporzionati rispetto all’oggetto dell’affidamento;
L’Anac, per decidere in ordine alla sproporzione dei requisiti, richiama quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la corretta determinazione del valore del contratto concessorio non solo rileva ai fini della disciplina applicabile, ma serve ad assicurare non solo che i requisiti richiesti ai concorrenti siano proporzionati rispetto al valore e all’oggetto dell’affidamento ma anche che consentano agli operatori economici la possibilità di formulare un’offerta economica più consapevole. Si tratta di scelta di competenza dell’amministrazione, «che deve effettuarla secondo i criteri normativi previsti e nel rispetto dei criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza e che l’Autorità non possa, pertanto, sostituirsi a essa nella definizione del valore contrattuale». Per l’Autorità quindi, secondo costante e pacifica giurisprudenza, i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità tecnica anche particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore, giacché rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione aggiudicatrice di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche superiori a quelli previsti dalla legge.
Nel caso di specie, con riferimento ai requisiti di partecipazione oggetto di odierna contestazione, la stazione appaltante ha richiesto la «realizzazione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi di punta: attività di cremazione con una media di almeno 1.000 operazioni annue; attività di illuminazione votiva per un comune con almeno 10 mila lampade». Si tratta di requisiti che però l’Anac giudica non coerenti e proporzionati al dato oggettivo stimato e certo di cremazioni nell’ultimo triennio, anche tenuto conto che per il servizio specifico richiesto non può essere sufficiente il solo rinvio al potenziale utilizzo dell’impianto di cremazione in base a un funzionamento di cinque giorni la settimana. Da questo dato deriva che l’operato della stazione appaltante non risulta conforme alla normativa di settore.”
fonte: Italia Oggi