“Il CdS riforma una precedente pronuncia di primo grado nella quale si riteneva che ricorresse la piena conoscenza dell’atto di ammissione alla gara del concorrente risultato escluso, fin dalla data della seduta di gara alla quale avevano partecipato i suoi delegati.
I giudici hanno fatto espressamente riferimento al nuovo testo dell’art. 29 del codice degli appalti pubblici. Il sopra citato articolo prevede espressamente non soltanto l’obbligo di pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di ammissione-esclusione delle concorrenti. Ma anche quello di comunicazione di tale provvedimento ai concorrenti.
Il Consiglio di Stato sostiene dunque che il termine di impugnazione di un provvedimento di ammissione ad una gara pubblica non può ritenersi decorrente dal momento in cui viene data lettura dei soggetti ammessi nella seduta pubblica, ma decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.
Infatti è totalmente irrilevante la mera presenza nella seduta pubblica del rappresentante del concorrente escluso.
Proprio per questo, occorre che il principio della piena conoscenza deve essere particolarmente rigoroso e quindi la mera conoscenza dell’avvenuta ammissione alla gara non può essere intesa quale “piena conoscenza”.”
fonte: lentepubblica.it