“Nelle procedure telematiche la cosiddetta marcatura temporale dà certezza dell’ora e del minuto di chiusura dell’offerta; un file di offerta privo di marcatura determina l’esclusione e non consente l’attivazione del soccorso istruttorio. È quanto ha chiarito il Tar Basilicata Potenza sez. I 11/10/2019 n. 746 rispetto ad una gara di e-procurement gestita da un comune sulla piattaforma Asmel, in cui si discuteva della regolarità di un’offerta priva di marcatura temporale.
I giudici hanno precisato che la «marcatura temporale è il risultato di una procedura informatica che consente di dare certezza all’ora ed al minuto di chiusura dell’offerta». Una volta apposta ad un’offerta economica la marcatura temporale, identificata da un apposito numero di serie, risulta infatti garantita la certezza del tempo entro cui l’offerta è stata redatta, anche se il file dell’offerta economica viene inviato dopo l’esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche, entro il termine successivamente indicato dalla stazione appaltante. Alla stazione appaltante compete poi la verificare la corrispondenza del numero di serie di marcatura temporale con quello, comunicato dagli offerenti entro il termine perentorio prestabilito dalla lex specialis di gara, in quanto con la coincidenza del numero di serie di marcatura temporale vi è l’assoluta certezza che l’offerta, formulata entro il termine perentorio prestabilito dalla lex specialis di gara, non è stata successivamente modificata.
Da ciò deriva che senza l’invio del numero di serie di marcatura temporale entro il termine perentorio prestabilito dalla lex specialis di gara, i partecipanti ad una gara di appalto potrebbero redigere più offerte economiche entro il predetto termine e scegliere quale offerta trasmettere alla stazione appaltante dopo l’esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche. Infine, per i giudici, in caso di presentazione di un file offerta privo di marcatura non è possibile attivare il soccorso istruttorio ex art.83 del D.Lgs.n.50/2016, in quanto la marcatura temporale è un elemento costitutivo dell’offerta telematica. Nel caso di specie tutto era regolare e il ricorso è stato respinto.”
fonte: Italia Oggi.it