“La scelta di suddividere in lotti un appalto costituisce una decisione ancorata a valutazioni di carattere tecnico-economico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Lo ha stabilito il Consiglio di stato, sezione sesta, con la sentenza del 2 gennaio 2020 n. 25. I giudici, in primo luogo, hanno precisato che la discrezionalità amministrativa che sovrintende alla scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto.
In ogni caso, si tratta di scelta di carattere tecnico-economico, che resta sempre delimitata, oltre che dalle specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, oltre che dall’ obbligo di motivazione «perché il precetto della ripartizione in lotti è funzionale alla tutela della concorrenza».
I giudici hanno ricordato anche come in precedenza fosse già stato affermato il principio per cui la suddivisione in lotti, ancorché finalizzata a favorire l’ accesso alle gare da parte delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche, «non è posto in termini assoluti e inderogabili, giacché il medesimo art. 51, comma 1, secondo periodo afferma che le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’ appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139». Il principio della suddivisione in lotti può dunque essere derogato, motivando.
Dal punto di vista della sua sindacabilità, il Consiglio di stato ha ribadito che può esserlo soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’ adeguatezza dell’ istruttoria, in ordine alla decisione di frazionare o meno un appalto «di grosse dimensioni».
Infatti, nonostante l’ ampiezza del margine di valutazione attribuito all’ amministrazione, la scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico, deve comunque costituire una decisione funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto, da valutarsi nel quadro complessivo dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.”
fonte: Italia Oggi