“Il responsabile unico del procedimento della stazione appaltane deve tener ben distinte la fattispecie del soccorso istruttorio specificativo dal soccorso istruttorio integrativo. Per effetto di questa distinzione, risulta illegittimo il provvedimento di esclusione fondato sul mancato riscontro a una richiesta di integrazione non necessaria relativa, contrariamente a quanto ammesso dall’articolo 83, comma 9 del codice dei contratti, a elementi dell’ offerta tecnica o economica. In questo senso si è espresso il Tar Sardegna, Cagliari, sezione II, con la sentenza n. 112/2020. La vicenda Nel caso trattato dal giudice isolano, il ricorrente ha impugnato la propria esclusione fondata sul mancato riscontro alla richiesta di integrazione su aspetti/elementi, peraltro, relativi all’ offerta tecnica. La censura, nel dettaglio, viene puntata sull’irriosorio termine di integrazione concesso: appena tre giorni con scadenza a “”cavallo”” del periodo ferragostano.
Un termine così esiguo non è risultato congruo e tale da consentire di fornire i chiarimenti richiesti. Da notare, inoltre, che l’ operatore economico ha anche presentato istanza di differimento rimasta del inevasa. La sentenza Il giudice ha condiviso il ragionamento espresso nel ricorso non tanto in relazione alla esiguità del termine (che in ogni caso deve essere tale da consentire all’appaltatore di adempiere alle richieste) ma per la confusione da parte della stazione appaltante tra il soccorso istruttorio specificativo e il soccorso istruttorio integrativo. Soccorso integrativo che, nel caso di specie, è stato erroneamente avviato per avere delle integrazioni di pretese carenze dell’ offerta tecnica. Circostanza che lo stesso Codice dei contratti (articolo 83, comma 9) non ammette.
Nello sviluppo del procedimento amministrativo, semplificando, le carenze lamentate hanno riguardato la richiesta di chiarimento sull’esperienza dell’ appaltatore sui servizi analoghi. Ma queste precisazioni non risultavano affatto necessarie avendo, il concorrente, già chiarito del Dgue «di aver espletato nell’ultimo triennio 2016/2017/2018 servizi identici svolti con altre PP.AA: anno 2016, importo 149.149,00; anno 2017 importo 152.287,00; anno 2018, importo di euro 151.789,00». Il Rup della stazione appaltante, quindi, ha confuso le due fattispecie in cui si declina, in generale, il soccorso istruttorio. Una prima fattispecie è costituita dal soccorso specificativo, di chiarimento, ammesso su tutta la documentazione della gara, compresa l’ offerta tecnica ed economica.
Soccorso istruttorio, pertanto, che non risulta finalizzato ad integrare la documentazione prodotta. La seconda fattispecie, il soccorso istruttorio integrativo, pur di maggior intensità – consentendo di integrare la documentazione amministrativa prodotta – ha una minor ampiezza potendo riguardare solo la dichiarazione sui requisiti posseduti e su altra documentazione amministrativa ma non anche l’ offerta tecnica ed economica. Nel caso di specie, pur non necessario, il soccorso integrativo è stato attivato su pretese carenze dell’ offerta tecnica che, oltre a non risultare, è privo di fondamento in normativo. Infatti, l’ articolo 83, comma 9 eclude in modo radicale che il soccorso istruttorio integrativo possa essere utilizzato per carenze/errori «afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica».
In una situazione come quella presa in considerazione, si legge in sentenza, «un minimo di ragionevolezza avrebbe portato, a tutto voler concedere, a chiedere chiarimenti alla ditta e non ad attivare un inutile soccorso istruttorio per di più con la fissazione di un termine perentorio (di tre giorni) a cavallo di ferragosto (con pec di richiesta inviata, per di più, alle 13.34 del 14 agosto)». Il ristretto termine di tre giorni per il quale la ricorrente avrebbe dovuto presentare documentazione, peraltro inutile in quella fase di gara, non è da ritenersi quindi «giustificato da particolari emergenze e contrario al principio di massima partecipazione» e ha reso «in modo significativo e gravoso lo spazio di tempo concesso alla ditta per completare le inutili formalità richieste tanto da lasciare, senza alcun plausibile e ragionevole motivo, la gara deserta».”
Fonte: Quotidiano Enti Locali e PA (Sole 24 Ore) – STEFANO USAI