“Il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) Raffaele Cantone con il Comunicato del 29 maggio 2019 avente ad oggetto “Chiarimenti in ordine alle Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali” ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti su alcune criticità applicative segnalate da soggetti aggregatori in merito alle Linee guida n. 13 aventi ad oggetto, appunto, “La disciplina delle clausole sociali”. I chiarimenti riguardano i dati che la stazione appaltante – nel rispetto della clausola sociale – deve indicare nella documentazione di gara per la formulazione dell’offerta e la presentazione del piano di compatibilità, da parte dell’offerente.
Nel dettaglio: le previsioni di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5 delle Linee guida n. 13 sono da intendersi riferite alla fase di adesione della singola amministrazione alla convenzione o all’accordo quadro stipulato dalla centrale di committenza. Pertanto, ciascuna amministrazione in sede di emissione dell’ordinativo per il singolo contratto fornisce all’affidatario della convenzione o dell’accordo quadro le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di tali dati l’aggiudicatario presenta all’amministrazione richiedente il piano di compatibilità; le indicazioni di cui al paragrafo 3.4 delle Linee guida n. 13 sono da ritenersi prevalenti rispetto a quelle di cui al paragrafo 24 del Bando tipo n. 1 e al paragrafo 25 del Bando tipo n. 2.
Il Presidente Cantone, nello stesso comunicato, aggiunge, poi, che a seguito della conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), l’ANAC provvederà ad adeguare i predetti Bandi tipo.”
A cura di Redazione LavoriPubblici.it del 19/06/2019