“Le stazioni appaltanti devono rilevare le offerte anormalmente basse nelle gare con il minor prezzo applicando le due nuove formule introdotte nel codice dei contratti pubblici dalla legge 55/2019, potendo ora contare su un’ interpretazione risolutiva del Mit sulla maggiore criticità operativa.
Le sequenze di calcolo Le amministrazioni devono applicare le sequenze di calcolo definite dai nuovi commi 2 e 2-bis dell’articolo 97 del Dlgs 50/2016, avendo ora un quadro certo, grazie a un parere del Ministero delle infrastrutture sull’applicazione di una formula decrementale che aveva determinato interpretazioni contrastanti. Le due disposizioni prevedono un sistema di calcolo per la rilevazione delle offerte anormalmente basso differenziato, a seconda che alla gara siano ammesse offerte in numero pari o superiore a quindici (comma 2) oppure in numero inferiore a tale soglia (comma 2-bis). I due percorsi non devono invece essere effettuati quando alla gara siano ammesse offerte in numero inferiore a cinque.
In entrambe i casi la stazione appaltante deve applicare un algoritmo dettagliatamente descritto dalle nuove norme, che per le gare con più di quindici offerte conduce al calcolo di una soglia-base e al decremento della stessa , mentre nelle gare con meno di quindici offerte porta alla determinazione di una soglia che può essere assoggettata a due metodologie di calcolo correttivo, qualora il rapporto che la definisce sia inferiore o superiore a un certo indicatore. L’ individuazione delle offerte anormalmente basse a seguito dell’applicazione dei due sistemi di calcolo comporta l’ applicazione del meccanismo di esclusione automatica regolato dal comma 8 dello stesso articolo 97 del Dlgs 50/2016, a condizione, tuttavia, che l’ appalto sia di valore inferiore alle soglie Ue e non sia stato qualificato dalla stazione appaltante come di rilevanza transfrontaliera nonché che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci. “Il TAR di Campobasso, con la Sentenza del 10.07.2019 n. 239, si è pronunciato sugli Appalti Telematici e sulla seduta pubblica per l’apertura dei plichi. Ecco cosa è stato stabilito.
Nel caso specifico la società ricorrente ha agito dinanzi al TAR Campobasso per l’annullamento della determinazione dirigenziale con cui un Comune ha aggiudicato la procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento dell’appalto per la “Realizzazione impianti fotovoltaici su strutture comunali efficientamento energetico della Pubblica illuminazione“.
La ricorrente ha denunciato l’illegittimità della procedura perché a suo avviso le operazioni di apertura dei plichi si sono tenute “ad un orario diverso rispetto a quello della convocazione”. Appalti Telematici, seduta pubblica per apertura plichi?
Il TAR di Campobasso giudica il motivo di denuncia infondato. Questo perché la garanzia della integrità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico. Anche quando fosse prevista una distinta fase pubblica destinata all’apertura delle offerte, l’eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante. Dato che la gestione telematica della gara, ai sensi dell’art.40 del D. Lgs. 50/2016, offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte. In quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente. E garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta.
Inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura.”
A cura di redazione lentepubblica.it del 18/07/2019