“Nel caso specifico, era stata disposta l’esclusione dalla gara d’appalto di entrambi i lotti della “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di conduzione, manutenzione e presidio tecnico degli impianti tecnologici delle sedi Sogei, compresa la fornitura di apparecchiature impiantistiche”.
Il Consiglio di Stato ha deliberato sulla questione e, nello specifico sulla fattispecie delle gare telematiche e del soccorso istruttorio. L’obbligo della PEC o meno è stata una delle chiavi di interpretazione adottate.
Gare Telematiche: Soccorso Istruttorio e obbligo della PEC
I partecipanti a una gara pubblica sono, per loro natura, operatori professionali. E rispetto a questa categoria di soggetti, la trasmissione di note mediante l’inserimento in un’apposita area dedicata, nell’ambito del sistema informatico di gestione della procedura, deve ritenersi una modalità di comunicazione del tutto adeguata e idonea a consentire la piena e tempestiva conoscenza degli atti da parte del concorrente.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, si rileva una dichiarazione omessa dall’operatore, non assorbita dalla compilazione della domanda di partecipazione alla gara.
È stato, invece, redatto il modello della domanda di partecipazione alla gara.
Le due dichiarazioni erano, pertanto, entrambe necessarie, perché avevano un diverso oggetto. Conseguentemente, la mancata integrazione della dichiarazione richiesta dal DGUE, entro il termine perentorio a tal fine assegnato dalla stazione appaltante, è stata correttamente posta alla base del provvedimento di esclusione.
Tuttavia da nessuna delle disposizioni invocate dalla ricorrente risulta evincibile un obbligo della stazione appaltante di inviare necessariamente mediante PEC una comunicazione volta a esercitare il soccorso istruttorio nei confronti del concorrente. Dovendo reputarsi sufficiente, a questo fine, l’inserimento della predetta nota nel c.d. cruscotto del sistema informatico deputato alla gestione della gara.
A prescindere dal fatto che l’operatore abbia o non abbia avuto conoscenza effettiva della nota di esercizio del soccorso istruttorio, l’atto doveva comunque reputarsi da lui conoscibile a ogni effetto sin dalla data di inserimento nel sistema.
L’operatore professionale è, infatti, certamente in grado di monitorare il sistema, al fine di prendere conoscenza delle comunicazioni ivi inserite. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.”
fonte: lentepubblica.it